In Italia 41.000 famiglie vivono in alloggi locati di proprietà delle Cooperative a proprietà indivisa e mista.
Il regime ICI previgente all’entrata in vigore della legge n° 214/2011 che all’art. 13 introduce l’IMU, riconosceva agli alloggi locati di proprietà delle Cooperative a proprietà indivisa e degli IACP, comunque denominati, il medesimo regime ICI previsto per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, secondo quanto previsto dal comma 4 dell’art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 504.
In fase di prima applicazione di tale norma agevolativa, gli alloggi locati di proprietà delle cooperative indivise e degli IACP, hanno goduto delle aliquote ICI per abitazione principale, nonché delle relative detrazioni.
L’esclusione delle abitazioni principali del pagamento dell’ICI, introdotta successivamente, con la legge 106 del 2008, è stata esplicitamente estesa agli alloggi locati di proprietà delle cooperative indivise e degli IACP.
L’art. 13 della legge 214 del 2011, introducendo l’IMU in sostituzione dell’ICI e stabilendo la sua applicazione anche alle abitazioni principali, al comma 10 estende il beneficio della detrazione prevista per l’abitazione principale agli alloggi locati da cooperative indivise e IACP, come a suo tempo definiti dall’art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 504, riconoscendo così implicitamente la natura di abitazione principale di tali alloggi, che sulla base di questo presupposto rientrerebbero automaticamente, nell’applicazione della aliquota ridotta dello 0,4% prevista dal comma 7 del medesimo art. 13. Poiché il dispositivo della norma non è a questo proposito esplicito, sarebbe particolarmente utile una precisazione legislativa o interpretativa che dia certezze definitive, nel senso di riconoscere esplicitamente l’aliquota “prima casa” agli alloggi locati di proprietà delle cooperative a proprietà indivisa. Risulta evidente la pesante conseguenza che il mancato riconoscimento dello status di abitazione principale all’assegnazione di alloggi in godimento, che è subordinata al requisito di non possidenza di altro alloggio, determina su una fascia di persone economicamente deboli e socialmente esposte sul piano abitativo e, quindi, sulle loro condizioni di vita.
Da rilevare inoltre che il sistema delle Cooperative di Abitanti indivise e miste garantisce qualità urbana, senso di comunità a interi quartieri delle principali città italiane ed è impegnato nella promozione, sia diretta sia per il tramite dei Fondo Immobiliari Etici, di rilevanti progetti di Housing Sociale in attuazione di programmi comunali.
Il regime ICI previgente all’entrata in vigore della legge n° 214/2011 che all’art. 13 introduce l’IMU, riconosceva agli alloggi locati di proprietà delle Cooperative a proprietà indivisa e degli IACP, comunque denominati, il medesimo regime ICI previsto per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, secondo quanto previsto dal comma 4 dell’art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 504.
In fase di prima applicazione di tale norma agevolativa, gli alloggi locati di proprietà delle cooperative indivise e degli IACP, hanno goduto delle aliquote ICI per abitazione principale, nonché delle relative detrazioni.
L’esclusione delle abitazioni principali del pagamento dell’ICI, introdotta successivamente, con la legge 106 del 2008, è stata esplicitamente estesa agli alloggi locati di proprietà delle cooperative indivise e degli IACP.
L’art. 13 della legge 214 del 2011, introducendo l’IMU in sostituzione dell’ICI e stabilendo la sua applicazione anche alle abitazioni principali, al comma 10 estende il beneficio della detrazione prevista per l’abitazione principale agli alloggi locati da cooperative indivise e IACP, come a suo tempo definiti dall’art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 504, riconoscendo così implicitamente la natura di abitazione principale di tali alloggi, che sulla base di questo presupposto rientrerebbero automaticamente, nell’applicazione della aliquota ridotta dello 0,4% prevista dal comma 7 del medesimo art. 13. Poiché il dispositivo della norma non è a questo proposito esplicito, sarebbe particolarmente utile una precisazione legislativa o interpretativa che dia certezze definitive, nel senso di riconoscere esplicitamente l’aliquota “prima casa” agli alloggi locati di proprietà delle cooperative a proprietà indivisa. Risulta evidente la pesante conseguenza che il mancato riconoscimento dello status di abitazione principale all’assegnazione di alloggi in godimento, che è subordinata al requisito di non possidenza di altro alloggio, determina su una fascia di persone economicamente deboli e socialmente esposte sul piano abitativo e, quindi, sulle loro condizioni di vita.
Da rilevare inoltre che il sistema delle Cooperative di Abitanti indivise e miste garantisce qualità urbana, senso di comunità a interi quartieri delle principali città italiane ed è impegnato nella promozione, sia diretta sia per il tramite dei Fondo Immobiliari Etici, di rilevanti progetti di Housing Sociale in attuazione di programmi comunali.