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In Italia 41.000 famiglie vivono in alloggi locati di proprietà delle Cooperative a proprietà indivisa e mista.

Il regime ICI previgente all’entrata in vigore della legge n° 214/2011 che all’art. 13 introduce l’IMU, riconosceva agli alloggi locati di proprietà delle Cooperative a proprietà indivisa e degli IACP, comunque denominati, il medesimo regime ICI previsto per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, secondo quanto previsto dal comma 4 dell’art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 504.

In fase di prima applicazione di tale norma agevolativa, gli alloggi locati di proprietà delle cooperative indivise e degli IACP, hanno goduto delle aliquote ICI per abitazione principale, nonché delle relative detrazioni.
L’esclusione delle abitazioni principali del pagamento dell’ICI, introdotta successivamente, con la legge 106 del 2008, è stata esplicitamente estesa agli alloggi locati di proprietà delle cooperative indivise e degli IACP.

L’art. 13 della legge 214 del 2011, introducendo l’IMU in sostituzione dell’ICI e stabilendo la sua applicazione anche alle abitazioni principali, al comma 10 estende il beneficio della detrazione prevista per l’abitazione principale agli alloggi locati da cooperative indivise e IACP, come a suo tempo definiti dall’art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 504, riconoscendo così implicitamente la natura di abitazione principale di tali alloggi, che sulla base di questo presupposto rientrerebbero automaticamente, nell’applicazione della aliquota ridotta dello 0,4% prevista dal comma 7 del medesimo art. 13. Poiché il dispositivo della norma non è a questo proposito esplicito, sarebbe particolarmente utile una precisazione legislativa o interpretativa che dia certezze definitive, nel senso di riconoscere esplicitamente l’aliquota “prima casa” agli alloggi locati di proprietà delle cooperative a proprietà indivisa. Risulta evidente la pesante conseguenza che il mancato riconoscimento dello status di abitazione principale all’assegnazione di alloggi in godimento, che è subordinata al requisito di non possidenza di altro alloggio, determina su una fascia di persone economicamente deboli e socialmente esposte sul piano abitativo e, quindi, sulle loro condizioni di vita.

Da rilevare inoltre che il sistema delle Cooperative di Abitanti indivise e miste garantisce qualità urbana, senso di comunità a interi quartieri delle principali città italiane ed è impegnato nella promozione, sia diretta sia per il tramite dei Fondo Immobiliari Etici, di rilevanti progetti di Housing Sociale in attuazione di programmi comunali.

LA SOLIDARIETA' 2

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